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Accesso civico

 Articolo 5, comma 1 e comma 2, D.Lgs 33/2013

 

  • Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria
  • Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori

 

        Modulistica:

  1. Modulo istanza accesso civico
  2. Modulo richiesta riesame

     

Registro accesso agli atti 2023  
Registro accesso agli atti 2022
Registro accesso agli atti 2021
Registro accesso agli atti 2020
Registro accesso agli atti 2019
Registro accesso agli atti 2018  
Registro accesso agli atti 2017

 

 Linee guida Anac, delibera 1309 del 28 dicembre 2016

      

La richiesta di accesso civico generalizzato, disciplinata dagli artt. 5, co.2, 5 bis e 5 ter del D. Lgs. 33/2013, può essere presentata, anche per via telematica secondo le modalità previste dal D.Lgs. 82/2005 – art. 65, mediante invio della richiesta a:

Segreteria dell'Ordine: 

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Segreteria Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro Urbino

Via  Montello, 4   61121 Pesaro PU

Tel. 0721/370079 Fax 0721/34043 

L’ufficio deputato alla gestione dell’accesso civico generalizzato è la Segreteria dell'Ordine che provvederà in conformità agli artt. 5, co. 2, 5 bis e 5 ter del D.lgs. 33/2013.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'ente per la riproduzione su supporti materiali.

Il procedimento di accesso civico si conclude nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati; il predetto termine resta sospeso in caso di eventuale opposizione dei controinteressati.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato.

Avverso la decisione dell'ente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

 

 

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